LO STATUTO

ART. 1: COSTITUZIONE

1. E’ costituita, con sede nazionale principale a Roma, Via Val Cannuta 16, e sede secondaria a Torino, Via Baretti 26, l’organizzazione di volontariato, associazione “non profit”, denominata “G.I.C. FORUM”.
2. L’organizzazione, previa delibera assembleare, può operare secondo le modalità strutturali e gli obiettivi delle ONLUS ai sensi di legge.

ART. 2: CONTENUTI

1. L’organizzazione, di contenuti e struttura democratici, è apartitica, ha durata illimitata e si fonda sui principi del volontariato e su valori di servizio e di solidarietà sociale: non ha, pertanto, fini di lucro e le sue cariche sociali sono gratuite.

ART. 3: FINALITÀ

1. L’associazione persegue le seguenti finalità:
· sensibilizzazione di soci e cittadini ad una cultura della solidarietà aperta alle problematiche sociali ed al senso civico, con particolare riferimento agli aspetti della prevenzione e della tutela
· realizzazione di un osservatorio analitico sul territorio, individuando casi ed esempi di situazioni a rischio per il cittadino ed ipotesi di soluzioni
· promozione di incontri e conferenze formative, congressi consultivi e tematici e gruppi di studio, diffondendo informazione sulla normativa in vigore a tutela del cittadino o relativa a servizi ed iniziative associative ed istituzionali.
· realizzazione di collegamenti e rapporti di collaborazione con le Forze di Polizia e le altre autorità istituzionali, enti ed associazioni con finalità analoghe
· creazione di una rete interprofessionale di rapporti, valorizzando ogni forma possibile di collaborazione e sinergia
· promozione e diffusione di ogni utile e connessa attività formativa, di servizio ed operativa
· comunicazione e diffusione delle notizie utili, anche attraverso lo svolgimento di attività editoriale.

ART. 4: SOCI EFFETTIVI, SIMPATIZZANTI, CONSULENTI E COLLEGATI

1. Possono diventare soci effettivi coloro che ne fanno richiesta, la cui domanda di ammissione è accolta dal Direttivo. L’ammissione non è sottoposta a limiti di tempo.
2. I soci effettivi cessano dall’appartenenza all’organizzazione per dimissioni volontarie, mancato versamento della quota associativa o per indegnità deliberata dal Direttivo. In quest’ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio arbitrale che decide in via definitiva.
3. I soci simpatizzanti sono coloro che partecipano alle iniziative associative senza versare la quota sociale.
4. Possono partecipare come consulenti, collaborando all’organizzazione dell’attività culturale e formativa, coloro che, per competenza e professionalità, vengono ritenuti, dal Presidente o dal Direttivo, funzionali al perseguimento degli obiettivi sociali.

ART. 5: EMANAZIONI E GRUPPI COLLEGATI

1. L’organizzazione può creare tramite deliberazione assembleare, delle emanazioni associative, anche autonome ed, eventualmente, con proprio Statuto o Regolamento, con analoghe finalità, costituite in base alla omogeneità dei settori di ricerca considerati o della provenienza dei soci e dei gruppi (G.I.C. FORUM Ecclesiae, Osservatorio istituzionale…).
2. L’organizzazione sviluppa la sua attività direttamente, attraverso i suoi organi sociali, e con la creazione di G.I.C. – Gruppi di Informazione Civica all’interno di svariate realtà professionali, associative, ricreative, istituzionali, ecclesiali, promovendo iniziative di sensibilizzazione ed aggregazione sul tema della tutela civica.
3. I G.I.C. possono essere una emanazione organica dell’associazione, oppure costituirsi, con diversi livelli di autonomia operativa, all’interno di realtà esterne autonome e preesistenti, disponibili a sviluppare una sinergia generalizzata e trasversale, aderendo a progetti fondati su valori comuni. Un Regolamento prevede le modalità di rapporto e di costituzione.
4. I gruppi e le associazioni esterne possono aderire “collegialmente” all’organizzazione, sia come soci “effettivi” che come “collegati”, partecipando alle iniziative associative attraverso il loro rappresentante legale od un suo delegato.
5. L’ente aderente in veste di “collegato” mantiene la propria piena autonomia giuridica, ideologica ed operativa, realizzando con l’organizzazione un rapporto di “sinergia propositiva” e di “interscambio informativo”, senza alcun vincolo di esternazione o di orientamento ideologico od operativo: l’obiettivo è quello di massimizzare l’informazione culturale ed il valore della tutela civica nel rispetto delle dipendenze gerarchiche e funzionali proprie di ogni gruppo o associazione aderente, ed anche in presenza di eventuali divergenze interpretative sui fatti analizzati.

ART. 6: ORGANI

1. Organi fondamentali dell’associazione sono:
a) L’Assemblea nazionale dei soci
b) Il Direttivo
c) Il Presidente
d) Il Segretario
e) La Consulta operativa
f) Il Collegio arbitrale
g) Il Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 7: ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L’Assemblea nazionale è l’organo sovrano dell’associazione:
a) È costituita dai Delegati e Segretari distrettuali e da una quota di rappresentanti per distretto, stabilita da un Regolamento di rappresentanza (o Piano di ripartizione territoriale), approvato dal Direttivo nazionale e successivamente ratificato dall’Assemblea, in proporzione alla consistenza di ciascun distretto. In assenza di Regolamento il distretto coincide con l’area regionale amministrativa e manifesta il proprio voto in Assemblea nazionale attraverso il Delegato regionale, il Segretario regionale ed i Segretari provinciali.
b) E’ presieduta dal Presidente, che la convoca, in via ordinaria, almeno una volta all’anno ed, in via straordinaria, ogniqualvolta lo ritenga necessario, con almeno dieci giorni di preavviso. La convocazione può avvenire anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti l’Assemblea.
c) L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci effettivi presenti direttamente o per delega. Per la validità delle assemblee e delle relative delibere, viene seguito un principio sostanziale di “presenza” intesa come partecipazione autentica ed effettiva, anche in caso assenza fisica dell’avente diritto. Un apposito Regolamento disciplina la materia, ammettendo la presenza a distanza e l’espressione del voto con svariati mezzi di comunicazione indiretta e telematica (per corrispondenza, internet, tele o video conferenza, ecc. ecc.), purchè sia garantita la piena conoscenza dell’argomento trattato, la continuità del confronto, la libera e compiuta manifestazione del pensiero, e la libera, certa, autentica ed effettiva espressione del voto.
d) La facoltà di partecipazione all’Assemblea è estesa, senza diritto di voto, anche ai simpatizzanti e consulenti, ed ai rappresentanti degli enti e gruppi collegati.
e) Ciascun socio non può essere portatore di più di cinque deleghe; i soci consulenti, simpatizzanti e collegati, qualora espressamente delegati da soci effettivi, possono esercitare la facoltà di voto a nome e per conto dei deleganti.
f) Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei partecipanti.
g) L’Assemblea ha i seguenti compiti fondamentali:
– elegge il Presidente
– elegge il Direttivo
– elegge il Collegio dei Revisori dei Conti
– stabilisce gli orientamenti generali dell’organizzazione
– approva annualmente i bilanci preventivo e consuntivo
– ratifica il Regolamento di rappresentanza o Piano di ripartizione territoriale proposto dal Direttivo nazionale

ART. 8: DIRETTIVO NAZIONALE, CONSULTA OPERATIVA, COMITATO DEI GARANTI

1. Il Direttivo nazionale è eletto dall’Assemblea nazionale ed è composto da cinque membri, compreso il Presidente. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti, con voto consultivo.
2. Il Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e provvede alla gestione delle attività dell’organizzazione, curando la responsabilizzazione di tutti gli aderenti e la loro valorizzazione in incarichi operativi e di studio, secondo criteri di organizzazione efficiente e manageriale.
3. Esso procede, su proposta del Presidente, alla nomina del Segretario e di altre cariche funzionali all’operatività dell’associazione, cura l’organizzazione dell’associazione anche con l’emanazione di direttive operative e di Regolamenti nazionali e locali, delinea criteri e modalità operative di organi e settori, stabilisce la ripartizione territoriale dell’associazione tramite il Regolamento di rappresentanza, di cui all’articolo 16, soggetto a ratifica assembleare.
4. Il Direttivo cura l’esecuzione delle delibere assembleari, approva preventivamente i bilanci preventivi e consuntivi nonchè i piani di lavoro e programmi, determina la quota associativa e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi.
5. Il Direttivo, allargato alla partecipazione di soci effettivi e consulenti, convocati in virtù delle loro competenze e particolari professionalità, assume la veste di Consulta operativa.
6. Qualora se ne ravvisi la necessità, il Direttivo può nominare un Comitato di garanti, composto da esponenti del mondo scientifico e culturale, con il compito di formulare pareri su questioni di carattere tecnico-scientifico e di supervisionare i risultati di studi e ricerche.

ART. 9: PRESIDENTE

1. Il Presidente dell’organizzazione è eletto dall’Assemblea a maggioranza di voti. Egli è titolare di alcuni obblighi e prerogative fondamentali:
a) assume la rappresentanza dell’organizzazione
b) convoca e presiede Assemblea, Direttivo e Consulta operativa
c) stimola e coordina l’attività dell’associazione, avvalendosi dell’esperienza e delle competenze di soci e consulenti, e conferendo, eventualmente, specifici incarichi funzionali (Delegati funzionali)
d) costituisce una Segreteria organizzativa con il compito di coadiuvarlo nelle attività operative e relazionali.

ART. 10: SEGRETARIO

1. Il Segretario coadiuva il Presidente nei suoi compiti, curando in particolare l’organizzazione tecnica della segreteria e gli aspetti amministrativi e contabili. Su delega del Presidente coordina la Segreteria organizzativa.

ART. 11: COLLEGIO ARBITRALE

1. In caso di controversie non componibili da parte degli organi dell’associazione, si ricorre al giudizio del Collegio arbitrale, composto da tre membri, due nominati da ciascuna delle parti in contesa ed il terzo dal Presidente della Corte d’Appello di Roma.

ART. 12: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli art. 2043 e seguenti del Codice Civile e riferisce annualmente all’Assemblea.

ART. 13: DURATA DELLE CARICHE

1. Le cariche hanno la durata di cinque anni.
2. Il Direttivo può provvedere direttamente ed in qualsiasi momento alla sostituzione dei membri del Direttivo cooptati e, in caso di dimissioni, assenza prolungata ed inerzia operativa di un proprio membro elettivo, può, nella sua collegialità, convocare l’Assemblea elettiva per l’elezione di un sostituto.

ART. 14: RISORSE

1. L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
a) quote associative ed eventuali contributi e donazioni degli aderenti e di altri privati
b) contributi dello Stato o di altri enti ed organismi nazionali ed internazionali
c) entrate derivanti da attività promozionali, rimborsi, convenzioni, o da altre legittime fonti anche occasionali.
2. E’ vietata, salvo i casi imposti dalla legge, ogni forma diretta od indiretta di distribuzione degli utili od avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione. In caso di scioglimento o cessazione di attività per qualsiasi causa, l’Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altre associazioni analoghe o a fini di pubblica utilità.
3. Le eventuali responsabilità economiche e contrattuali relative ad obbligazioni e convenzioni, sottoscritte in nome e per conto dell’organizzazione, sono a carico dei firmatari delle stesse.

ART. 15: REGOLAMENTI ESECUTIVI

1. Per quanto attiene le procedure operative e la strutturazione di ulteriori funzioni, si rinvia all’eventuale emanazione di Regolamenti, anche settoriali, approvati dal Direttivo.

ART. 16: ORGANIZZAZIONE LOCALE

1. L’organizzazione territoriale dell’associazione è delineata da uno specifico Regolamento di rappresentanza (o Piano di ripartizione territoriale) approvato dal Direttivo e ratificato dall’Assemblea, secondo criteri di funzionalità gestionale ed operativa e di equa ed equilibrata rappresentanza: il Regolamento stabilisce i confini territoriali delle singole ripartizioni, i Distretti, e le quote di rappresentanti con diritto di voto che ogni distretto potrà esprimere quali componenti dell’Assemblea nazionale. In assenza di Regolamento il distretto si intende coincidente con l’area della regione amministrativa e viene rappresentato con diritto di voto in Assemblea nazionale dal Delegato e dal Segretario regionale e dai Segretari provinciali.
2. La struttura distrettuale viene delineata da un eventuale Statuto locale, deliberato dall’Assemblea locale ed approvato dal Direttivo nazionale. In assenza di statuto locale l’Assemblea distrettuale si intende costituita da tutti gli aderenti localmente all’organizzazione.
3. Organi predefiniti della struttura distrettuale, eletti dalle Assemblee locali, o nominati temporaneamente dal Direttivo nazionale in caso di inerzia dell’organo sovrano locale, da prevedere nell’ambito degli Statuti distrettuali, sono:
a) Il Delegato distrettuale (regionale): eletto su proposta del Direttivo nazionale, cura l’attuazione di orientamenti e direttive nazionali sul territorio di competenza e presso gli organismi associativi locali, promuove l’interazione tra centro e periferia e l’evoluzione capillare, organica e funzionale dell’associazione sul territorio. Risponde al Presidente ed al Direttivo nazionale.
b) Il Segretario distrettuale (regionale): è il responsabile operativo ed organizzativo delle iniziative promosse a livello distrettuale, coordina i segreteria locali ed i G.I.C. già costituiti promovendo nuove formazioni. Risponde al Presidente ed al Direttivo nazionale.
c) Il segretario locale (provinciale): è il responsabile operativo ed organizzativo delle iniziative promosse localmente, coordina i G.I.C. già costituiti nel proprio ambito territoriale promovendo nuove formazioni. Risponde al Segretario distrettuale (regionale).

ART. 17: MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto può essere modificato su deliberazione dell’Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
2. Il Direttivo può apportare modifiche non sostanziali allo Statuto, qualora si renda necessaria una integrazione connessa a disposizioni di carattere normativo e procedurale

ART. 18: RINVIO

1. Per gli aspetti non previsti dal presente Statuto, dai Regolamenti e dagli Statuti locali, si rinvia alla normativa vigente.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO I SOCI FONDATORI Torino, 24-05-1998